Direttiva 67/548 / CEE - Directive 67/548/EEC

Direttiva 67/548 / CEE
Direttiva dell'Unione Europea
Testo rilevante ai fini del SEE
Titolo Direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
Fatto da Consiglio
Fatto sotto Arte. 100 (CEE)
Riferimento alla rivista L196, 16 agosto 1967, pagg. 1–98
Accordo SEE Cap. XV dell'allegato II
Storia
Data di fabbricazione 27 giugno 1967
È entrato in vigore 29 giugno 1967
Data di attuazione 1 gennaio 1970
Testi preparatori
Parere del PE GU 209 dell'11 dicembre 1965, pagg. 3133–40
Altra legislazione
Modificato da Elenco esterno
Sostituito da Reg. (CE) n. 1272/2008
(dal 1 giugno 2015)

La Direttiva sulle sostanze pericolose (come modificata) è stata una delle principali leggi dell'Unione Europea in materia di sicurezza chimica, fino alla sua completa sostituzione con il nuovo regolamento Regolamento CLP (2008), a partire dal 2016. È stata resa ai sensi dell'articolo 100 (art. 94 in a versione consolidata) del Trattato di Roma . Di comune accordo, è applicabile anche nel SEE e la conformità alla direttiva garantirà la conformità alle leggi svizzere pertinenti. La direttiva ha cessato di essere in vigore il 31 maggio 2015 ed è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548 / CEE e 1999/45 / CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE).

Scopo

La direttiva si applica ai prodotti chimici puri e di miscele di sostanze chimiche ( preparati ) che vengono immessi sul mercato nella Unione europea , pertanto, non si applica direttamente alle sostanze create esclusivamente per scopi di ricerca. Norme aggiuntive riguardanti i preparati sono contenute nella Direttiva Preparati Pericolosi (1999/45 / CE): sono molto simili alle regole contenute nella Direttiva sulle sostanze pericolose 67/548 / CEE. La direttiva non si applica ai seguenti gruppi di sostanze e preparati (art. 1):

La direttiva non si applica al trasporto di sostanze o preparati pericolosi.

Classificazione delle sostanze pericolose

L'articolo 2 della direttiva elenca le classi di sostanze o preparati considerati pericolosi. Alcune, ma non tutte, di queste classi sono associate a un simbolo di pericolo chimico e / o un codice.

Le sostanze o preparati che rientrano in una o più di queste classi sono elencate nell'allegato I della direttiva, che viene regolarmente aggiornato. Un database pubblico delle sostanze elencate nell'allegato I è gestito dall'Istituto per la salute e la protezione dei consumatori .

Simboli di pericolo

I simboli di pericolo sono definiti nell'Allegato II della direttiva. Un elenco consolidato con traduzioni in altre lingue dell'UE è disponibile nella direttiva 2001/59 / CE.

Frasi di rischio e di sicurezza standard

Le frasi standard sono definite negli allegati III e IV della direttiva. Allegato III definisce frasi relative alla natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi , spesso indicato come R-frasi . Allegato definisce IV frasi relative ai Consigli di prudenza riguardanti le sostanze ei preparati pericolosi , spesso indicati come Frasi-S .

Le frasi standard appropriate devono comparire sulla confezione e sull'etichetta del prodotto e sulla sua scheda di sicurezza. L'allegato I specifica le frasi standard da utilizzare per le sostanze ivi elencate: queste sono obbligatorie.

Gli elenchi di frasi standard sono stati aggiornati nel 2001 e la direttiva 2001/59 / CE fornisce un elenco consolidato in tutte le lingue dell'UE.

L'ultimo aggiornamento è il Regolamento Europeo (CE) N ° 1272/2008, che istituisce il nuovo Regolamento CLP che implementa il sistema GHS ). Vedere i simboli europei di rischio chimico correnti (CLP / GHS_hazard_statements).

Requisiti di imballaggio

(Articolo 22)

Requisiti di etichettatura

(Articoli 23-25) In generale, l'etichetta sull'imballaggio di una sostanza o preparato pericoloso deve indicare chiaramente i seguenti elementi:

  • Il nome della sostanza; (per le sostanze elencate nell'Allegato I, il nome indicato deve essere uno di quelli elencati nell'Allegato (molte sostanze figurano nell'Allegato con sinonimi differenti): in caso contrario, il nome dovrebbe essere " riconosciuto a livello internazionale ")
  • Il nome, l'indirizzo completo e il numero di telefono della persona o dell'azienda che ha immesso la sostanza sul mercato (produttore, importatore o distributore);
  • I simboli di pericolo , se presenti;
  • Le frasi standard , se presenti; (sono consentite alcune esenzioni)
  • Il numero EINECS o equivalente;
  • Per le sostanze elencate nell'allegato I, la dicitura Etichetta CEE .

Scheda di sicurezza

L'articolo 27 della direttiva impone ai fornitori l'obbligo di fornire una scheda di dati di sicurezza dei materiali , su carta o per via elettronica, durante o prima della prima consegna di una sostanza o preparato pericoloso. Il fornitore è inoltre tenuto a informare gli utenti di qualsiasi nuova informazione rilevante che venga a conoscenza. La direttiva 2001/58 / CE fornisce una guida dettagliata per la preparazione delle schede di dati sulla sicurezza dei materiali.

Guarda anche

Riferimenti

link esterno

  • Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele. (Include (allegato 1) requisiti di classificazione ed etichettatura per sostanze e miscele pericolose).